« Ognuno sta solo sul cuor della terra trafitto da un raggio di sole: ed è subito sera. »

giovedì 14 febbraio 2013

Rinuncia o dimissioni del pontefice?


Rinuncia all'ufficio di romano pontefice
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La rinuncia all'ufficio di romano pontefice o rinuncia al ministero pietrino o rinuncia papale (in latino renuntiatio pontificalis) è un istituto giuridico previsto dal codice di diritto canonico che regola le modalità di cessazione di un papa dal proprio ufficio per dimissioni volontarie e costituisce l'unica altra causa di cessazione oltre alla morte del pontefice.
Si tratta di una ipotesi molto rara: nella storia della Chiesa vi sono stati pochi casi di cessazione per rinuncia; Ponziano, Silverio, Benedetto IX (1 maggio 1045), Gregorio VI (20 dicembre 1046), Celestino V (13 dicembre 1294) e Gregorio XII (4 luglio 1415) hanno fonti certe, mentre per quanto riguarda Clemente I e Giovanni XVIII ci si affida alla tradizione.
Benedetto XVI ha annunciato la propria intenzione di rinunciare alla carica di pontefice il 28 febbraio 2013 alle ore 20:00.

Il Codice di diritto canonico (Codex Iuris Canonici) del 1983, al Libro II "Il popolo di Dio", parte seconda "La suprema autorità della Chiesa", capitolo I "Il Romano Pontefice e il Collegio dei Vescovi", contempla la rinuncia all'ufficio di romano pontefice:
« Can. 332 - §2. Nel caso che il Romano Pontefice rinunci al suo ufficio, si richiede per la validità che la rinuncia sia fatta liberamente e che venga debitamente manifestata, non si richiede invece che qualcuno la accetti. »

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